26/06/13
D.L. 69/13 ("decreto del fare")
   Nella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2013 è stato pubblicato il decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013, il cosiddetto “decreto del fare” contenente diverse disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti relativi alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
I nuovi adempimenti sono già entrati in vigore il 22 Giugno (anche se in molti casi sono richiesti “decreti attuativi” e intese in sede di Conferenza Stato-Regioni per la piena applicazione) e dovranno poi essere convertiti in legge dal Parlamento entro 60 giorni, pena la decadenza. 

Novità (art. 32 D.L. 69/2013) riguardanti il DUVRI:
Per alcuni settori di attività a basso rischio infortunistico individuati dall'INAIL (che saranno stabiliti con un futuro decreto del Ministero del Lavoro) per la cooperazione e il coordinamento tra committente, appaltatori e subappaltatori non è più necessario il DUVRI ma è invece sufficiente l’individuazione di un incaricato , in possesso di formazione e aggiornamento tipici di un preposto, che conosca il luogo di lavoro per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento.
Inoltre il DUVRI non è richiesto oltre che per servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature, anche per quelle lavorazioni o servizi la cui durata non è superiore ai dieci uomini-giorno, ad esclusione di lavori che comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.
L’eventuale futuro decreto, che indicherà le attività a basso rischio infortunistico, avrà in allegato un “modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono attestare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 dell'articolo”.

Novità riguardanti il POS, il PSC e il fascicolo dell'opera:
Con apposito decretoil Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dovrà individuare modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi.

Novità riguardanti le notifiche:
   - Diverse notifiche (es. il superamento dei valori limite di esposizione professionale ad agenti chimici, la comunicazione del verificarsi di eventi non prevedibili o incidenti che possano comportare un’esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni e mutageni, l’inizio di lavori che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad amianto, il verificarsi di incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico pericoloso) potranno essere inoltrate per via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.
 
   - In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all'organo di vigilanza competente per territorio.
Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione verranno individuate, le informazioni da trasmettere e saranno approvati i modelli uniformi da utilizzare.
L'obbligo di tale comunicazione si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.
 
   - Il D.M. abroga l’obbligo per il datore di lavoro nel termine di due giorni di dare notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni.
Viene inoltre eliminato l'obbligo per l'autorità di pubblica sicurezza, per ogni caso denunciato di infortunio mortale o con inabilità superiore ai trenta giorni, di rimettere un esemplare della denuncia al pretore nella cui circoscrizione è avvenuto l'infortunio. Denuncia che permette al Pretore di accertare le circostanze in cui è avvenuto l'infortunio e la causa e la natura di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione.

Novità riguardanti i cantieri temporanei o mobili:
Le disposizioni di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008  non si applicano ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi.

Novità riguardanti la formazione alla sicurezza:
Il decreto introduce la possibilità di riconoscere crediti formativi.
Ad esempio in tutti casi di formazione e aggiornamento, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e addetti del servizio prevenzione e protezione (così come per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza) è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati.
Con decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali e del Ministro della salute verranno definite misure di  semplificazione  degli adempimenti  relativi  all'informazione,  formazione  e  sorveglianza sanitaria previsti dal D.Lgs 81/08 applicabili alle prestazioni che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate  lavorative  nell'anno  solare  di riferimento, al fine di tener conto,  mediante  idonee  attestazioni, degli obblighi assolti dallo stesso o da altri datori di  lavoro  nei confronti del lavoratore durante l'anno solare in corso.