Nella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2013 è stato pubblicato il decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013, il cosiddetto “decreto del fare” contenente diverse disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti relativi alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
I nuovi adempimenti sono già entrati in vigore il 22 Giugno (anche se in molti casi sono richiesti “decreti attuativi” e intese in sede di Conferenza Stato-Regioni per la piena applicazione) e dovranno poi essere convertiti in legge dal Parlamento entro 60 giorni, pena la decadenza.
Novità (art. 32 D.L. 69/2013) riguardanti il DUVRI:
Per alcuni settori di attività a basso rischio infortunistico individuati dall'INAIL (che saranno stabiliti con un futuro decreto del Ministero del Lavoro) per la cooperazione e il coordinamento tra committente, appaltatori e subappaltatori non è più necessario il DUVRI ma è invece sufficiente l’individuazione di un incaricato , in possesso di formazione e aggiornamento tipici di un preposto, che conosca il luogo di lavoro per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento.
Inoltre il DUVRI non è richiesto oltre che per servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature, anche per quelle lavorazioni o servizi la cui durata non è superiore ai dieci uomini-giorno, ad esclusione di lavori che comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.
L’eventuale futuro decreto, che indicherà le attività a basso rischio infortunistico, avrà in allegato un “modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono attestare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 dell'articolo”.
Novità riguardanti il POS, il PSC e il fascicolo dell'opera:
Con apposito decretoil Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dovrà individuare modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi.
Novità riguardanti le notifiche:
- Diverse notifiche (es. il superamento dei valori limite di esposizione professionale ad agenti chimici, la comunicazione del verificarsi di eventi non prevedibili o incidenti che possano comportare un’esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni e mutageni, l’inizio di lavori che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad amianto, il verificarsi di incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico pericoloso) potranno essere inoltrate per via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.
- In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all'organo di vigilanza competente per territorio.
Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione verranno individuate, le informazioni da trasmettere e saranno approvati i modelli uniformi da utilizzare.
L'obbligo di tale comunicazione si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.
Viene inoltre eliminato l'obbligo per l'autorità di pubblica sicurezza, per ogni caso denunciato di infortunio mortale o con inabilità superiore ai trenta giorni, di rimettere un esemplare della denuncia al pretore nella cui circoscrizione è avvenuto l'infortunio. Denuncia che permette al Pretore di accertare le circostanze in cui è avvenuto l'infortunio e la causa e la natura di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione.
Novità riguardanti i cantieri temporanei o mobili:
Le disposizioni di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 non si applicano ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi.
Novità riguardanti la formazione alla sicurezza:
Il decreto introduce la possibilità di riconoscere crediti formativi.
Ad esempio in tutti casi di formazione e aggiornamento, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e addetti del servizio prevenzione e protezione (così come per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza) è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute verranno definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal D.Lgs 81/08 applicabili alle prestazioni che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento, al fine di tener conto, mediante idonee attestazioni, degli obblighi assolti dallo stesso o da altri datori di lavoro nei confronti del lavoratore durante l'anno solare in corso.
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